Giovani, esonero contributivo totale per l’assunzione nel 2021-2022
Con la Circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l'INPS fornisce indicazioni sull'esonero contributivo per l'assunzione di giovani nel biennio 2021-2022, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, è stato introdotto l'esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato eseguite nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età (art. 1, comma 10). Peraltro, l'esonero è esteso a un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che procedano ad assunzioni in sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, comma 11).
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (art. 1, comma 12).
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Indietro | Stampa la pagina |
Torna su | |